Trasporto prodotti ittici: l’attuale normativa
Introduzione
Il trasporto dei prodotti della pesca è una fase cruciale della filiera ittica, ma anche un punto critico in termini di sicurezza alimentare. Dal 2006, gli aspetti igienico-sanitari sono disciplinati dai regolamenti europei del cosiddetto “pacchetto igiene”:
- Regolamento (CE) n. 852/2004: applicabile a tutti gli alimenti
- Regolamento (CE) n. 853/2004: specifico per alimenti di origine animale
Le precedenti normative italiane, come il DPR 327/1980 e il D.Lgs. 155/1997, sono oggi superate o assorbite, anche se alcuni dispositivi sanzionatori restano in vigore in assenza di nuove sanzioni europee.
Denuncia di Inizio Attività (DIA)
L’attività di trasporto rientra nel regime della DIA per la registrazione dell’impresa, come previsto dall’art. 6 del Reg. 852/2004. Il titolare del mezzo di trasporto deve inviare una dichiarazione al Comune, accompagnata dalla documentazione tecnica, che sarà trasmessa alla ASL per verifica. L’avvio dell’attività può avvenire:
- Dopo 45 giorni, in assenza di verifiche o con verifica favorevole
- Dopo la risoluzione di eventuali non conformità
- Con obbligo di adeguamento entro un termine, se le non conformità sono lievi
I veicoli già autorizzati in passato sono automaticamente registrati.
Requisiti dei mezzi di trasporto
Secondo il Reg. 852/2004, i vani di carico devono essere:
- Puliti, mantenuti igienicamente e progettati per facilitare la sanificazione
- Non utilizzati promiscuamente per merci potenzialmente contaminanti
- Dotati di separatori interni e rivestimenti impermeabili, lavabili e resistenti alla corrosione
- In grado di mantenere la temperatura idonea e consentirne il controllo
- Dotati di sistema di scarico dei liquidi e vaschetta di raccolta
Temperatura dei prodotti ittici
I prodotti freschi devono essere mantenuti a una temperatura vicina allo 0°C (ghiaccio in fusione). I prodotti congelati devono restare a -18°C in ogni parte, con fluttuazioni massime di 3°C.
Sono previste deroghe per:
- Pesce in salamoia per conserve (-9°C)
- Prodotti congelati da decongelare immediatamente in stabilimento autorizzato
Per i prodotti vivi (astici, aragoste), la temperatura deve preservarne la vitalità. È sempre raccomandata la presenza di impianto frigorifero per garantire la continuità della catena del freddo.
Molluschi bivalvi vivi
Devono essere mantenuti a temperature che non pregiudichino la sicurezza alimentare e la vitalità. In Italia, per consuetudine, viene rispettato il limite di +6°C.
Durante il trasporto è vietata l’immersione in acqua o l’aspersione d’acqua sui molluschi già confezionati: ciò per evitare contaminazioni tramite liquidi percolanti. Si raccomanda l’uso di griglie o supporti non assorbenti (no legno) per isolarli dal pavimento.
Documentazione e tracciabilità
Non è più obbligatoria la “bollatura sanitaria”, ma è essenziale la documentazione di accompagnamento per garantire la rintracciabilità (Reg. 178/2002, art. 18), contenente:
- Nome del fornitore e del destinatario
- Data e quantità
- Denominazione commerciale e metodo di produzione
- Zona di cattura
Conclusioni
Le nuove norme europee permettono agli operatori maggiore autonomia decisionale, responsabilizzandoli sulla sicurezza dei prodotti. Nella DIA, l’autocertificazione sull’idoneità del veicolo è determinante. In caso di falsa dichiarazione, l’operatore può essere perseguito penalmente (DPR 445/2000).
Il quadro sanzionatorio resta complesso: mancano norme organiche specifiche, per cui si applicano ancora, in parte, le sanzioni della normativa precedente. È in studio un futuro Codice della sicurezza alimentare per riordinare tutto il sistema sanzionatorio.
Fonte: Marco Cappelli – Tecnico della Prevenzione, AUSL n. 5 La Spezia
Unigroup Service S.a.s. è a tua disposizione per garantire il trasporto dei prodotti ittici secondo i più elevati standard igienico-sanitari e di conformità normativa.
Fiorentini Antonio
Amministratore
Unigroup Service S.a.s.
